(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 10 del
                            6 marzo 2008)
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
   Visto  l'art.  121 della Costituzione (come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);
   Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;
   Vista la legge 25 agosto 1991, n. 287;
   Vista la legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38;
   Vista  la  deliberazione  del Consiglio regionale 563-13414 del 29
ottobre  1999,  come  da  ultimo  modificata  dalla deliberazione del
Consiglio regionale n. 59-10831 del 24 marzo 2006;
   Vista  la  deliberazione della Giunta regionale. n. 79-7605 del 26
novembre 2007;
   Visti  i  regolamenti regionali 21 luglio 2003, n. 9/R, 20 ottobre
2003,  n.  12/R, 5 luglio 2004, n. 3/R, 21 dicembre 2004, n. 16/R, 28
dicembre 2005 n. 8/R;
   Vista  la  deliberazione  della  Giunta  regionale n. 2-8302 del 3
marzo 2008;
                                Emana
   il seguente regolamento
                               Art. 1.
                  Finalita' e campo di applicazione

   1.  Il  presente  regolamento,  al  fine di migliorare lo standard
strutturale di tutti gli esercizi pubblici, si applica alle attivita'
di  preparazione e somministrazione alimenti e bevande nell'ambito di
attivita'  di  ristorazione  pubblica, previste dalla legge 25 agosto
1991,  n.  287  (Aggiornamento  della  normativa  sull'insediamento e
sull'attivita'  dei  pubblici  esercizi)  e  dalla legge regionale 29
dicembre  2006,  n.  38  (Disciplina dell'esercizio dell'attivita' di
somministrazione  di alimenti e bevande), soggette a dichiarazione di
inizio  attivita'  (D.I.A.)  e  gia'  precedentemente  subordinate ad
autorizzazione  sanitaria  ai sensi dell'art. 2 della legge 30 aprile
1962, n. 283.
   2. Sono ammesse deroghe ai requisiti previsti negli allegati A e B
nei seguenti casi:
   a) per tutti gli esercizi esistenti alla data di entrata in vigore
del presente regolamento;
   b) per le nuove attivita' situate, in locali storici;
   c)  per  le  attivita'  di  dimensioni limitate (fino a 30 posti a
sedere) situate:
   1) in tutti i centri storici;
   2) in tutti i comuni montani;
   3) nei comuni o nelle frazioni di questi per i quali sono previsti
i  programmi di rivitalizzazione delle realta' minori di cui all'art.
19  della  deliberazione  del Consiglio regionale n. 563-13414 del 29
ottobre  1999,  come  da  ultimo  modificata  dalla deliberazione del
Consiglio  regionale  n.  59-10831  del  24  marzo 2006 relativa agli
«Indirizzi  generali  e  criteri  di  programmazione  urbanistica per
l'insediamento   del   commercio  al  dettaglio  in  sede  fissa,  in
attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114».
   3.  Sono  da  considerarsi  esistenti  e  pertanto sottoposti alle
deroghe  previste dal comma 1, anche gli esercizi in cui si verifichi
un  semplice subingresso, con conseguente notifica per registrazione,
sia  quelli  in  cui,  in  occasione  di un subingresso, oppure in un
qualsiasi altro momento, si intendano apportare modifiche sostanziali
(ad esempio con creazione di nuove opere murarie, modifiche del ciclo
tecnologico  o della tipologia di produzione) soggette all'obbligo di
notifica  per  modifica  o  integrazione  significativa, escludendosi
pero' l'aumento dei posti disponibili. Non sono considerati esistenti
gli  esercizi  in  cui  viene richiesto il passaggio ad una tipologia
superiore.