(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 10 del 6 marzo 2008) LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; Vista la legge 25 agosto 1991, n. 287; Vista la legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38; Vista la deliberazione del Consiglio regionale 563-13414 del 29 ottobre 1999, come da ultimo modificata dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 59-10831 del 24 marzo 2006; Vista la deliberazione della Giunta regionale. n. 79-7605 del 26 novembre 2007; Visti i regolamenti regionali 21 luglio 2003, n. 9/R, 20 ottobre 2003, n. 12/R, 5 luglio 2004, n. 3/R, 21 dicembre 2004, n. 16/R, 28 dicembre 2005 n. 8/R; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2-8302 del 3 marzo 2008; Emana il seguente regolamento Art. 1. Finalita' e campo di applicazione 1. Il presente regolamento, al fine di migliorare lo standard strutturale di tutti gli esercizi pubblici, si applica alle attivita' di preparazione e somministrazione alimenti e bevande nell'ambito di attivita' di ristorazione pubblica, previste dalla legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attivita' dei pubblici esercizi) e dalla legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 (Disciplina dell'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande), soggette a dichiarazione di inizio attivita' (D.I.A.) e gia' precedentemente subordinate ad autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283. 2. Sono ammesse deroghe ai requisiti previsti negli allegati A e B nei seguenti casi: a) per tutti gli esercizi esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento; b) per le nuove attivita' situate, in locali storici; c) per le attivita' di dimensioni limitate (fino a 30 posti a sedere) situate: 1) in tutti i centri storici; 2) in tutti i comuni montani; 3) nei comuni o nelle frazioni di questi per i quali sono previsti i programmi di rivitalizzazione delle realta' minori di cui all'art. 19 della deliberazione del Consiglio regionale n. 563-13414 del 29 ottobre 1999, come da ultimo modificata dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 59-10831 del 24 marzo 2006 relativa agli «Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114». 3. Sono da considerarsi esistenti e pertanto sottoposti alle deroghe previste dal comma 1, anche gli esercizi in cui si verifichi un semplice subingresso, con conseguente notifica per registrazione, sia quelli in cui, in occasione di un subingresso, oppure in un qualsiasi altro momento, si intendano apportare modifiche sostanziali (ad esempio con creazione di nuove opere murarie, modifiche del ciclo tecnologico o della tipologia di produzione) soggette all'obbligo di notifica per modifica o integrazione significativa, escludendosi pero' l'aumento dei posti disponibili. Non sono considerati esistenti gli esercizi in cui viene richiesto il passaggio ad una tipologia superiore.